CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI


1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che
estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal
Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive
modificazioni.

2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.

3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e
si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente
art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per
conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto
turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un
prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa
del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt.
85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art.
20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli
elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le
modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.

6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni
si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli
obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.

7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto
della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà
essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale
da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi
ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda
tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno
o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il
diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi
del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o
da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da
parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e
Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore,
tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal
consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione
dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro
sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere)
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In
difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si
intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo
comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il
costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o
Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che
per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni
fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore
venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo
di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e
lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del
cessionario;
b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione,
nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché
degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono
indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite
per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli
obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le
corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi
canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi
prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più
consumatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento
della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti
di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque,
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti
informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri
che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore,
nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I
consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno
ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che
ne risulti possibile l’attuazione. Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di
eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a
specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il
servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri
della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione
della stessa da parte del consumatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale
delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun
caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità
dalle norme vigenti in materia.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice
del Consumo.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di
contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti
Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o
è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso
fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In
caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della
prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese
derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di
assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso
di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o
dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in
caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al
comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23/07/99, n. 349.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI
TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro
separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt.
da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di
organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto
di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di
pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 19. L’applicazione di dette
clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore.
viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate nel settembre 2007 dal Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet

PENALI
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo
comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7/1° comma – il
costo individuale di gestione pratica (quota di iscrizione) e la penale nella misura di sotto indicata (il calcolo
dei giorni non include quello del recesso, che deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente a quello di
inizio del viaggio):
a) Voli noleggiati intercontinentali, Israele e Medio Oriente – IT di gruppo intercontinentali, Israele e Medio
Oriente: perdita della caparra sino a 30 giorni prima della partenza; 30% della quota di partecipazione da 30
a 16 giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 15 a 3 giorni prima della partenza.
b) Nessun rimborso compete al viaggiatore che dovesse recedere dal viaggio di qualsiasi tipo (indicati alla
lettera a) nei 3 giorni precedenti la partenza, così come nessun rimborso spetta a chi non potesse effettuare
il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio ed infine nessun rimborso
per il viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso.
Il presente pacchetto è stato redatto in conformità all’art. 10 (Programmi di viaggio) della Legge Regionale
16 settembre 1996 n. 27 riguardante “Disciplina dell’attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni.
Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle province” pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 21 settembre 1996, 3° supplemento ordinario al n. 38.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006 La legge italiana punisce con la
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
Organizzazione Tecnica Avvenimenti di C.R.C. Srl - Milano. Autorizzazione provinciale n. 7136/99 del 28
maggio 1999. Polizza assicurativa CCV n. 249454252 della Generali Assicurazioni.